Schiavi di Hitler in Germania: risarcisce lo Stato italiano

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Potrebbe essere giunta ad una svolta la vicenda dei risarcimenti ai deportati italiani nei campi di concentramento nazisti. Una vicenda drammatica sfociata, dopo 70 anni, in una serie di contenziosi che hanno visto i giudici italiani condannare la Germania a ristorare le sofferenze, in alcuni casi anche mortali, patite anche da tanti cittadini residenti nel Piceno.

Il Tribunale di Ascoli Piceno

A seguito delle sentenze e dell’impossibilitร  di ottenere fondi dallo Stato tedesco anche per le vittime ascolane, ora รจ arrivata una norma inserita all’interno di uno dei decreti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). L’articolo 43 del Decreto legge 36 del 30 aprile scorso recita testualmente: “Presso il Ministero dell’economia e delle finanzeย e’ย istituito il Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di criminiย di guerra e contro l’umanita’ perย laย lesioneย diย dirittiย inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunqueย inย danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo traย  il 1ยฐย  settembreย 1939ย eย l’8ย maggioย  1945,ย assicurando continuita’ all’Accordo tra la Repubblica italiana e laย Repubblicaย Federaleย di Germania reso esecutivo con decreto del Presidenteย  dellaย  Repubblica 14 aprile 1962, n. 1263, con una dotazioneย diย euroย 20.000.000ย per l’anno 2023, di euro 11.808.000 per ciascuno degli anni dalย  2024ย  al 2026”. Si tratta in totale di oltre 55 milioni di euro, ma la decisione dello Stato italiano. Nel giugno del 2020, il giudice Paola Mariani del Tribunale di Ascoli aveva condannato la Germania ad oltre 650mila euro di risarcimento per le sofferenze patite da una decina di residenti del Piceno (tra cui diversi militari) internati durante la seconda guerra mondiale. Ma chi avrร  diritto ai risarcimenti decisi ora dalla norma del governo Draghi? “Hanno diritto all’accesso al Fondo -si legge sempre nel decreto- alle condizioni e secondo le modalita’ previste dal presente articolo eย  dalย  decretoย  diย  cuiย  al comma 4, coloro che hanno ottenuto un titolo costituitoย  daย  sentenza passataย  inย  giudicatoย  aventeย  adย  oggetto ย l’accertamento e la liquidazione dei danni diย cuiย alย commaย 1,ย aย seguitoย di azioni giudiziarie avviate alla dataย di entrataย inย vigoreย delย presente decreto, ovvero entro il termine di cui al comma 6. E’ a carico del Fondo il pagamento delle spese processuali liquidateย  nelleย  sentenze di cui alย  primoย  periodo.ย Restaย ferma,ย inย relazioneย aiย giudizi pendenti alla data di entrata in vigoreย  delย  presenteย decretoย eย a quelli instaurati successivamente, sentita l’Avvocatura delloย Stato la facolta’ diย  definizioneย  medianteย  transazione,ย cheย costituisce titolo per l’accesso al Fondo”. La decisione dello Stato italiano di “subentrare” alla Germania dei risarcimenti ha creato non poche perplessitร  tra le associazioni dei reduci e le comunitร  ebraiche.ย 

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