Schiavi di Hitler in Germania: risarcisce lo Stato italiano

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Potrebbe essere giunta ad una svolta la vicenda dei risarcimenti ai deportati italiani nei campi di concentramento nazisti. Una vicenda drammatica sfociata, dopo 70 anni, in una serie di contenziosi che hanno visto i giudici italiani condannare la Germania a ristorare le sofferenze, in alcuni casi anche mortali, patite anche da tanti cittadini residenti nel Piceno.

Il Tribunale di Ascoli Piceno

A seguito delle sentenze e dell’impossibilità di ottenere fondi dallo Stato tedesco anche per le vittime ascolane, ora è arrivata una norma inserita all’interno di uno dei decreti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). L’articolo 43 del Decreto legge 36 del 30 aprile scorso recita testualmente: “Presso il Ministero dell’economia e delle finanze e’ istituito il Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l’umanita’ per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra  il 1°  settembre 1939 e l’8 maggio  1945, assicurando continuita’ all’Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica Federale di Germania reso esecutivo con decreto del Presidente  della  Repubblica 14 aprile 1962, n. 1263, con una dotazione di euro 20.000.000 per l’anno 2023, di euro 11.808.000 per ciascuno degli anni dal  2024  al 2026”. Si tratta in totale di oltre 55 milioni di euro, ma la decisione dello Stato italiano. Nel giugno del 2020, il giudice Paola Mariani del Tribunale di Ascoli aveva condannato la Germania ad oltre 650mila euro di risarcimento per le sofferenze patite da una decina di residenti del Piceno (tra cui diversi militari) internati durante la seconda guerra mondiale. Ma chi avrà diritto ai risarcimenti decisi ora dalla norma del governo Draghi? “Hanno diritto all’accesso al Fondo -si legge sempre nel decreto- alle condizioni e secondo le modalita’ previste dal presente articolo e  dal  decreto  di  cui  al comma 4, coloro che hanno ottenuto un titolo costituito  da  sentenza passata  in  giudicato  avente  ad  oggetto  l’accertamento e la liquidazione dei danni di cui al comma 1, a seguito di azioni giudiziarie avviate alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero entro il termine di cui al comma 6. E’ a carico del Fondo il pagamento delle spese processuali liquidate  nelle  sentenze di cui al  primo  periodo. Resta ferma, in relazione ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore  del  presente decreto e a quelli instaurati successivamente, sentita l’Avvocatura dello Stato la facolta’ di  definizione  mediante  transazione, che costituisce titolo per l’accesso al Fondo”. La decisione dello Stato italiano di “subentrare” alla Germania dei risarcimenti ha creato non poche perplessità tra le associazioni dei reduci e le comunità ebraiche. 

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