Potrebbe essere giunta ad una svolta la vicenda dei risarcimenti ai deportati italiani nei campi di concentramento nazisti. Una vicenda drammatica sfociata, dopo 70 anni, in una serie di contenziosi che hanno visto i giudici italiani condannare la Germania a ristorare le sofferenze, in alcuni casi anche mortali, patite anche da tanti cittadini residenti nel Piceno.

A seguito delle sentenze e dell’impossibilitร di ottenere fondi dallo Stato tedesco anche per le vittime ascolane, ora รจ arrivata una norma inserita all’interno di uno dei decreti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). L’articolo 43 del Decreto legge 36 del 30 aprile scorso recita testualmente: “Presso il Ministero dell’economia e delle finanzeย e’ย istituito il Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di criminiย di guerra e contro l’umanita’ perย laย lesioneย diย dirittiย inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunqueย inย danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo traย il 1ยฐย settembreย 1939ย eย l’8ย maggioย 1945,ย assicurando continuita’ all’Accordo tra la Repubblica italiana e laย Repubblicaย Federaleย di Germania reso esecutivo con decreto del Presidenteย dellaย Repubblica 14 aprile 1962, n. 1263, con una dotazioneย diย euroย 20.000.000ย per l’anno 2023, di euro 11.808.000 per ciascuno degli anni dalย 2024ย al 2026”. Si tratta in totale di oltre 55 milioni di euro, ma la decisione dello Stato italiano. Nel giugno del 2020, il giudice Paola Mariani del Tribunale di Ascoli aveva condannato la Germania ad oltre 650mila euro di risarcimento per le sofferenze patite da una decina di residenti del Piceno (tra cui diversi militari) internati durante la seconda guerra mondiale. Ma chi avrร diritto ai risarcimenti decisi ora dalla norma del governo Draghi? “Hanno diritto all’accesso al Fondo -si legge sempre nel decreto- alle condizioni e secondo le modalita’ previste dal presente articolo eย dalย decretoย diย cuiย al comma 4, coloro che hanno ottenuto un titolo costituitoย daย sentenza passataย inย giudicatoย aventeย adย oggetto ย l’accertamento e la liquidazione dei danni diย cuiย alย commaย 1,ย aย seguitoย di azioni giudiziarie avviate alla dataย di entrataย inย vigoreย delย presente decreto, ovvero entro il termine di cui al comma 6. E’ a carico del Fondo il pagamento delle spese processuali liquidateย nelleย sentenze di cui alย primoย periodo.ย Restaย ferma,ย inย relazioneย aiย giudizi pendenti alla data di entrata in vigoreย delย presenteย decretoย eย a quelli instaurati successivamente, sentita l’Avvocatura delloย Stato la facolta’ diย definizioneย medianteย transazione,ย cheย costituisce titolo per l’accesso al Fondo”. La decisione dello Stato italiano di “subentrare” alla Germania dei risarcimenti ha creato non poche perplessitร tra le associazioni dei reduci e le comunitร ebraiche.ย